ART. 17 - RINVIO
c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto e del regolamento dell’Avis Nazionale, quelle dello Statuto dell’Avis Provinciale o equiparata e di quello dell’Avis Regionale sovraordinante che afferiscano all’Avis Comunale, nonché quelle del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e in particolare della L. 266/1991 e del D.Lgv 460/97 e successive loro modificazioni ed integrazioni.
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